CARTA
DI
VENEZIA:
FATALE DISTRAZIONE PER GLI “STATI”
ARBËRESHË |
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Beni materiali e immateriali arbëreshë
Nel
libro per tutti e per nessuno “Così parlò Zarathustra” Nietzsche
afferma: “dove ancora esiste un popolo, esso non comprende lo
Stato e lo odia come malocchio e peccato contro costumi e diritti”. La premessa porta a chiedersi cosa accadrà al
prodigioso patrimonio culturale arbëreshë se di esso le future
generazioni non avranno ereditato alcuna traccia storica cui fare
riferimento? La conseguenza più ovvia
induce a sostenere che incuria, disinteresse e manomissione
porteranno al crollo generalizzato e progressivo della memoria
storica, “affrettiamoci” allora a correggere la tendenza
che trae origine dal protagonismo degli antiquari, che
hanno assunto il ruolo di “Stato”.
Per avviare un itinerario utile alla presa di
coscienza per quanto sia stato divorato inconsapevolmente dei beni
materiali e immateriali arbëreshë, vorrei sottoporre ai detti "STATI
" la lettura di questo documento storico: Art. 1 - La nozione di monumento
storico comprende tanto la creazione architettonica isolata quanto
l'ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di
una civiltà particolare, di un'evoluzione significativa o di un
avvenimento storico. (questa nozione si applica non solo alle grandi
opere ma anche alle opere modeste che, con il tempo, abbiano
acquistato un significato culturale). Art. 2 - La conservazione e il
restauro dei monumenti costituiscono una disciplina che si vale di
tutte le scienze e di tutte le tecniche che possono contribuire allo
studio ed alla salvaguardia del patrimonio monumentale.
Art. 3 - La conservazione ed il
restauro dei monumenti mirano a salvaguardare tanto l'opera d'arte
che la testimonianza storica. Art. 4 - La conservazione dei
monumenti impone anzitutto una manutenzione sistematica. Art. 5 La
conservazione dei monumenti è sempre favorita dalla loro
utilizzazione in funzioni utili alla società: una tale
destinazione è augurabile, ma non deve alterare la distribuzione e l'aspetto dell'edificio. Gli
adattamenti pretesi dalla evoluzione degli usi e dei consumi devono
dunque essere contenuti entro questi limiti. Art. 6 - La conservazione di un
monumento implica quella della sua condizione ambientale. Quando
sussista un ambiente tradizionale, questo sarà conservato; verrà
inoltre messa al bando qualsiasi nuova costruzione, distruzione ed
utilizzazione che possa alterare i rapporti di volumi e colori.
Art. 7 - Il monumento non può
essere separato dalla storia della quale è testimone, né
dall'ambiente in cui si trova. Lo spostamento di una parte o di
tutto il monumento non può quindi essere accettato se non quando la
sua salvaguardia lo esiga o quando ciò sia significato da cause di
eccezionale interesse nazionale o internazionale. Art. 8 - Gli elementi di
scultura, di pittura o di decorazione che sono parte integrante del
monumento non possono essere separati da esso se non quando questo
sia l'unico modo atto ad assicurare la loro conservazione. Art. 9 - Il restauro è un
processo che deve mantenere un carattere eccezionale. Il suo scopo è
di conservare e di rivelare i valori formali e storici del monumento
e si fonda sul rispetto della sostanza antica e delle documentazioni
autentiche. Il restauro deve fermarsi dove ha inizio l'ipotesi: sul
piano della ricostruzione congetturale qualsiasi lavoro di
completamento, riconosciuto indispensabile per ragioni estetiche e
tecniche, deve distinguersi dalla progettazione architettonica e
dovrà recare il segno della nostra epoca. Il restauro sarà sempre
preceduto e accompagnato da uno studio storico e archeologico del
monumento.
Art. 10 - Quando le tecniche
tradizionali si rivelano inadeguate, il consolidamento di un
monumento può essere assicurato mediante l'ausilio di tutti i più
moderni mezzi di struttura e di conservazione, la cui efficienza sia
stata dimostrata da dati scientifici e sia garantita
dall'esperienza. Art. 11 Nel restauro di un monumento sono da
rispettare tutti i contributi che definiscono l'attuale
configurazione di un monumento, a qualunque epoca appartengano, in
quanto l'unità stilistica non è lo scopo di un restauro. Quando in
un edificio si presentano parecchie strutture sovrapposte, la
liberazione di una struttura di epoca anteriore non si giustifica
che eccezionalmente, e a condizione che gli elementi rimossi siano
di scarso interesse, che la composizione
architettonica rimessa in luce costituisca
una testimonianza di grande valore storico, archeologico o estetico,
e che il suo stato di conservazione sia ritenuto soddisfacente. Il
giudizio sul valore degli elementi in questione e la decisione circa
le eliminazioni da eseguirsi non possono dipendere dal solo autore
del progetto. Art. 12 - Gli elementi destinati
a sostituire le parti mancanti devono integrarsi armoniosamente
nell'insieme, distinguendosi tuttavia dalle parti originali,
affinché il restauro non falsifichi il monumento, e risultino
rispettate, sia l'istanza estetica che quella storica.
Art. 13 - Le aggiunte non
possono essere tollerate se non rispettano tutte le parti
interessanti dell'edificio, il suo ambiente tradizionale,
l'equilibrio del suo complesso ed i rapporti con l'ambiente
circostante. Art. 14 - Gli ambienti
monumentali debbono essere l'oggetto di speciali cure, al fine di
salvaguardare la loro integrità ed assicurare il loro risanamento,
la loro utilizzazione e valorizzazione. I lavori di conservazione e
di restauro che vi sono eseguiti devono ispirarsi ai principi
enunciati negli articoli precedenti. Art. 15 -
I lavori di scavo sono da eseguire conformemente a norme
scientifiche ed alla "Raccomandazione che definisce i principi
internazionali da applicare in materia di scavi archeologici",
adottata dall'UNESCO nel 1956. Saranno assicurate l'utilizzazione
delle rovine e le misure necessarie alla conservazione ed alla
stabile protezione delle opere architettoniche e degli oggetti
rinvenuti. Saranno inoltre o in luce, senza mai snaturare i
significati. È da escludersi "a priori" qualsiasi lavoro di
ricostruzione, mentre è da considerarsi accettabile solo l'anastilosi,
cioè la ricomposizione di parti esistenti ma smembrate. Gli elementi
di integrazione dovranno sempre essere riconoscibili, e limitati a
quel minimo che sarà necessario a garantire la conservazione del
monumento e ristabilire la continuità delle sue forme. Art. 16 - I lavori di
conservazione, di restauro e di scavo saranno sempre accompagnati da
una rigorosa documentazione, con relazioni analitiche e critiche,
illustrate da disegni e fotografie.
Tutte le fasi di lavoro di liberazione, come gli
elementi tecnici e formali identificati nel corso dei lavori, vi
saranno inclusi. Tale documentazione sarà depositata in pubblici
archivi e verrà messa a disposizione degli studiosi.
La sua pubblicazione è vivamente
raccomandabile.
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